Reclami
Il Provvedimento ISVAP n. 24/2008 (come modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 46/2016), disciplina la procedura di presentazione dei Reclami agli intermediari assicurativi.

Ai sensi del Regolamento, per Reclamo si intende “dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”.

Qualora il cliente intenda presentare un reclamo riguardante un contratto o un servizio assicurativo intermediato da APOGEO BROKER SRL, relativamente all’operato della medesima o di dipendenti o collaboratori di quest’ultima, la invitiamo a compilare il “MODULO PER RECLAMO a Apogeo Broker Srl” ed a trasmetterlo a APOGEO BROKER con una delle modalità e ai recapiti di seguito indicati:

Via posta cartacea: Apogeo Broker Srl, Corso Leoniero 16, 15057 Tortona (AL)
Via Fax: 0131/863152
Tramite PEC: info@pec.apogeobroker.it
La Società invierà la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS, compilando il modulo accluso alla Guida ai reclami.

In relazione ad eventuali controversie, si ricorda che il cliente potrà comunque adire la competenza dell’Autorità giudiziaria, oltre a poter ricorrere ai sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale, ivi incluso il Procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n.98/2013) nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Ricordiamo che per avviare la mediazione occorre presentare istanza, assistiti da un avvocato, ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia. Tale procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale.