Facciamo riferimento ad alcune richieste che ci sono prevenute da alcune aziende che si sono preoccupate di possibili eventuali responsabilità alle stesse derivanti per la situazione COVID 19, in particolare ci è stato richiesto se tali eventuali responsabilità sono comprese nelle assicurazioni di responsabilità civile terzi (RCT) e responsabilità dei dipendenti (RCO).
Quanto sopra deriva dal fatto che l’INAIL ha dichiarato che contrarre il coronavirus sul luogo di lavoro, non verrà considerato malattia, ma infortunio sul lavoro.
Il presidente dell’Inail, Franco Bettoni infatti dice che:
“Le malattie virali come il Covid-19 sono una causa violenta di malattia e pertanto sono riconosciute come infortunio”.
Di conseguenza “se una persona ha contratto il virus sul lavoro e poi è deceduta sarà considerata a tutti gli effetti una vittima sul lavoro”.
Il decreto legge del 17/03/2020 n.18 denominato “cura Italia” sancisce che è infortunio sul lavoro il contagio da coronavirus avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sul luogo di lavoro, nel tragitto casa lavoro nonché in ogni altra situazione di lavoro.
Per quanto riguarda la problematica del penale, c’è la possibilità di avere la copertura solo per le spese legali stipulando una polizza di tutela legale per difendere l’azienda ed i suoi amministratori.
Infatti, qualora si possa accertare che l’inosservanza delle misure antinfortunistiche o dei protocolli sanitari richiesti sia stata causa di infezione-malattia del lavoratore, il datore di lavoro risponderà dei reati di lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590 c.p. (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni, nel qual caso scatterebbe anche la procedibilità a querela), oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte.
La polizza tutela legale copre le spese legali (con avvocato scelto dal cliente) sia per il civile che per il penale per innumerevoli casi che potremmo approfondire; certamente gli ambiti che oggi interessano di più sono nello specifico:
- Salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) anche committente e COVID
- Trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003) (privacy)
- Igiene dei prodotti alimentari (d.lgs. 155/97)
- Decreto ambiente (d.lgs. 152/2006)
Vi ricordiamo che queste garanzie sono acquistabili a pacchetto in estensione alla Azienda completa oppure singolarmente (vedi 81 Salute e sicurezza).
Dal nostro punto di vista è importante avere copertura delle spese di difesa penale in caso di richieste di terzi compresi INAIL e INPS in misura elevata considerata la lunghezza dei giudizi che l’assicurato dovrà affrontare.